a cura di Silvia Troiani

Con 156 sì e 115 no, la Camera ha approvato in via definitiva il dl Transizione 5.0, un provvedimento che, tra l’altro, modifica il golden power. In sintesi, la sicurezza economica e finanziaria rientra tra i principali criteri per esercitare i poteri speciali. Per il settore finanziario servirà prima il parere delle Autorità europee competenti in materia. Inoltre, per banche e assicurazioni, l’attivazione dei poteri speciali è temporalmente subordinata “al al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee” competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, ovvero Bce e Commissione Ue. 

Cos’è il Decreto Transizione 5.0Si tratta di un piano del Governo italiano, finanziato dal PNRR, che fornisce crediti d’imposta alle imprese per investimenti in innovazione digitale ed efficienza energetica, supportando la transizione verso processi produttivi più sostenibili, basati su rinnovabili e con un risparmio  energetico misurabile. Sostituisce e integra il precedente Piano Transizione 4.0, ampliando soprattutto gli incentivi per beni materiali/immateriali e autoproduzione di energia rinnovabile, con l’obiettivo di aumentare la resilienza e ridurre i consumi energetici. 

Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.

Il sito Istituzionale del MIMIT (www.mimit.gov.it), Min. delle Imprese e del Made in Italy, dà un perfetto schema sinottico di quanto previsto e richiama alla Legge di Bilancio 2025, indicando in sintesi i principali riferimenti e le principali semplificazioni procedurali. 
“La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), commi 427-429, ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio.  

In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell’agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d’imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

La legge ha inoltre modificato gli scaglioni di investimento, unificando le prime due fasce (fino a 2,5 milioni e da 2,5 a 10 milioni di euro) in un unico scaglione che comprende gli investimenti fino a 10 milioni di euro, al quale si applicano le aliquote del 35%, 40% e 45% precedentemente previste per la sola prima fascia. 

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la norma ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l’acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).  

Sono state inoltre introdotte due rilevanti semplificazioni procedurali. Le modifiche -specifica il Ministero- trovano applicazione anche per le procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge”.

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